Art. 33 T.U. Pensioni Guerra Liquidazione del trattamento privilegiato, se più favorevole di quello di guerra, nei confronti di talune categorie di soggetti
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. Gli Impiegati e i salariati delle amministrazioni autonome dello Stato che provvedono al pagamento delle pensioni con i propri bilanci e con fondi speciali, nonché quelli delle aziende municipalizzate e di tutti gli enti pubblici che facciano al proprio personale un trattamento privilegiato nei casi di inabilità contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, quando siano morti o divenuti permanentemente inabili al servizio per le cause indicate nell’art. 32, sono considerati morti o feriti a causa dell’esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli enti e delle amministrazioni suddette, qualora detta pensione sia più favorevole di quella di guerra.
La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione del comma precedente e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni proprie delle amministrazioni ed enti, di cui al comma stesso, è a carico dello Stato.