Art. 62 T.U. Pensioni Guerra Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. Il genitore di più militari o civili morti a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 consegue, a prescindere dall’età e dalle condizioni economiche, la pensione più favorevole che gli compete.
Oltre a tale pensione spetta anche un aumento nella misura del 90% della pensione di cui al primo comma per ciascuno dei figli oltre il primo.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dei collaterali e degli assimilati a genitori ai quali compete in ogni caso una sola pensione semprechè si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 57 e 58.