Art. 99 T.U. Pensioni Guerra Liquidazione a domanda dei trattamenti pensionistici a favore dei mutilati e degli invalidi

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Fuori dai casi previsti dal precedente art. 98, per il riconoscimento del diritto a pensione gli interessati debbono presentare apposita domanda.
Il diritto a chiedere la liquidazione della pensione, assegno o indennità di guerra si prescrive, per i militari, dopo trascorsi i cinque anni dall’effettiva cessazione del servizio di guerra comunque avvenuta e, per i civili, trascorsi i cinque anni dal verificarsi degli eventi indicati negli articoli 8 e 9 del presente testo unico.
Per i militari di carriera i quali abbiano contratto durante il servizio di guerra o attinente alla guerra una invalidità debitamente constatata non oltre cinque anni dalla cessazione di detto servizio, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data del collocamento a riposo.
Il militare che presenti la domanda dopo un anno dal congedo per riforma o dal collocamento a riposo per l’invalidità di guerra ed il civile che la presenti dopo un anno dalla data dell’evento dannoso, sono ammessi a fruire della pensione o dell’assegno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti.
Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infermità che risulti contratta durante il servizio di guerra o attinente alla guerra o, comunque, in occasione di guerra o conseguente ad altre cause di servizio o fatti di guerra, il termine di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è elevato ad anni dieci.
Per i minori ed i dementi i termini di cui al presente articolo rimangono sospesi finchè duri l’incapacità di agire.

Testo in vigore dal 18 maggio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.