Art. 91 T.U. Pensioni Guerra Devoluzione e liquidazione alla vedova, all’assimilata a vedove e agli orfani degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. L’assegno straordinario annesso alle medaglie d’oro al valor militare di cui all’art. 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, è devoluto nell’identica misura prevista dall’articolo stesso alle vedove, alle assimilate a vedove ed agli orfani.
Alla vedova, alla assimilata a vedova ed agli orfani dei decorati di medaglia d’oro al valor militare conferita alla memoria è attribuito l’assegno straordinario nella misura prevista dal comma precedente.
Gli assegni di cui ai precedenti commi sostituiscono per i soggetti contemplati nei commi stessi quelli previsti dalle leggi 31 marzo 1966, n. 172; 1 marzo 1968, n. 190; 7 aprile 1968, n. 459.
Gli assegni annessi alle medaglie d’argento e di bronzo al valore per fatti di guerra ed alle croci di guerra al valor militare di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212, e successive modificazioni, si devolvono a favore della vedova, dell’assimilata a vedova e degli orfani nella misura prevista dalla legge 30 ottobre 1969, n. 831.
Per la devoluzione e per il conferimento degli assegni, di cui ai precedenti commi, si applicano le norme previste dal titolo V del presente testo unico, a prescindere dal requisito delle condizioni economiche nei casi in cui tale requisito è richiesto per il conferimento dei trattamenti pensionistici di cui al titolo stesso.
Alla liquidazione degli assegni, di cui al presente articolo, provvedono, su domanda, le competenti Direzioni provinciali del tesoro.