Art. 17 T.U. Pensioni Guerra Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di guerra
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. Qualora con una invalidità di 2ª categoria coesistano altre infermità minori, senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dall’annessa tabella F-1, un’invalidità di 1ª categoria, è corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore ai cinque decimi né inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento economico della 1ª categoria e quello della 2ª categoria di cui l’invalido fruisce in relazioni alla gravità delle minori infermità coesistenti tenendo conto de criteri informatori della predetta tabella F-1.
Qualora con una invalidità di 2ª categoria coesista altra infermità ascrivibile alla 5ª categoria è liquidato il trattamento pensionistico di 1° categoria secondo quanto previsto dall’annessa tabella F-1.
Ove con una invalidità di 2ª categoria coesista altra infermità ascrivibile alle categorie 4ª, 3ª, o 2ª, all’invalido compete secondo quanto stabilito dall’allegata tabella F-1, la pensione di 1ª categoria più un assegno per cumulo nella misura prevista dalla tabella F, rispettivamente per la coesistenza di una infermità di 8ª, 7ª, e 6ª categoria.
Nel caso di coesistenza di due infermità o mutilazioni ascrivibili a categoria dalla 3ª all’8ª della tabella A, all’invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidità medesime, secondo quanto previsto dall’annessa tabella F-1.