Art. 102 T.U. Pensioni Guerra

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

Articolo abrogato dal D.P.R. 30 settembre 1999, n.377.

Articolo abrogato · Testo in vigore dal 12 novembre 1999

Note di aggiornamento

Aggiornamento (13)

Il D.P.R. 30 settembre 1999, n.377 ha disposto (con l’art.8) che:“ Il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale data il Comitato esercita le proprie funzioni nella
composizione stabilita dalle norme vigenti.”

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.