Art. 86 T.U. Pensioni Guerra Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. Le risultanze anagrafiche e di stato civile possono essere attestate, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici di guerra, anche mediante dichiarazione sostitutiva delle normali certificazioni.
Mediante dichiarazione possono essere, altresì, attestati la frequenza a corsi legali di studi presso università o istituti superiori equiparati, in tutti i casi in cui, nel concorso degli altri requisiti prescritti, dalla frequenza stessa derivino diritti a termini del presente testo unico, nonché lo stato di non occupazione ai fini del conseguimento dei benefici il cui conferimento è subordinato all’esistenza di tale stato.
Alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Per comprovare l’esistenza delle condizioni economiche previste dall’art. 70 si applicano le disposizioni contenute nell’art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.