Art. 7 T.U. Pensioni Guerra Esclusione per dolo o colpa grave ovvero per cause naturali della dipendenza da causa di guerra per i soggetti militari ed equiparati
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. Non spetta pensione, assegno o indennità nei casi in cui l’invalidità o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare oppure quando derivino da fatti che non abbiano relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra.
Non hanno relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermità, dovute ai comuni fattori etiologici, che si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorché il militare non si fosse trovato in servizio. Ai fini dell’applicazione del presente comma, l’ufficio che respinge la domanda deve fornire la prova che il servizio prestato non abbia esercitato, nell’insorgere o nel decorso delle invalidità, alcuna nociva influenza.