Art. 48 T.U. Pensioni Guerra Vedova priva di potestà sui figli. Poteri dell’autorità giudiziaria nello stabilire la misura del riparto della pensione

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Se la vedova è privata in tutto o in parte dei poteri inerenti alla potestà sul figlio, ovvero trascuri di provvedere all’educazione dell’orfano in relazione ai mezzi di cui può disporre, l’autorità giudiziaria competente, in applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 365, e successive modificazioni, può determinare la quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita dall’art. 47.
L’autorità giudiziaria, nel caso in cui l’orfano sia affidato ad un istituto, può ordinare che il pagamento delle quote ad esso spettanti, a termini del presente testo unico, sia fatta direttamente all’istituto.
Analogo provvedimento l’autorità giudiziaria può adottare quando l’orfano sia soggetto a tutela.
Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a termini degli articoli 147 e 148 del codice civile.
Le ordinanze dell’autorità giudiziaria sono eseguite a cura delle competenti direzioni provinciali del tesoro.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.