Art. 64 T.U. Pensioni Guerra Genitore rimasto privo di prole

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finchè duri tale situazione, la pensione più favorevole che gli compete aumentata della metà.
Il genitore che abbia perduto l’unico figlio, ha diritto allo stesso trattamento di cui al comma precedente a prescindere dal requisito dell’età e dalle condizioni economiche.
L’aumento è cumulabile con quello contemplato nel secondo comma dell’art. 62.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.