Art. 84 T.U. Pensioni Guerra Preliminare pronuncia del Ministero del tesoro su domande di pensione privilegiata ordinaria per invalidità riportate in tempo di guerra

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Qualora sia presentata domanda al fine di conseguire trattamento privilegiato ordinario per lesioni o infermità che dagli atti risultino accertate durante il servizio militare prestato dal richiedente in tempo di guerra o, comunque, possano ritenersi ricollegabili al servizio stesso o ad un fatto di guerra, la pronuncia sul diritto al trattamento richiesto può essere emessa dall’amministrazione competente soltanto dopo che il Ministero del tesoro abbia dichiarato, con provvedimento formale, che l’infermità o la lesione non è dipendente da causa di guerra.
Ove da parte del Ministero del tesoro si riscontri, invece, che l’infermità o la lesione è dipendente da causa di guerra, la domanda di cui al comma precedente si considera come presentata al fine di ottenere il trattamento pensionistico di guerra per l’emissione dei conseguenti provvedimenti.
Ai fini dell’applicazione del primo comma del presente articolo, da parte del Ministero del tesoro viene emessa la necessaria pronuncia sulla dipendenza della invalidità da causa di guerra anche nei casi in cui il diritto a pensione risulti prescritto perché l’interessato ha lasciato trascorrere i termini di legge, o, comunque, tale diritto non possa dar luogo al conferimento del trattamento pensionistico di guerra per mancanza di un qualsiasi altro requisito richiesto dal presente testo unico.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui la domanda per il trattamento privilegiato ordinario sia presentata da parte dei congiunti per la morte del militare o del civile.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.