Art. 88 T.U. Pensioni Guerra Estensione agli orfani maggiorenni studenti universitari dei benefici assistenziali previsti per gli orfani minorenni
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni concernenti la protezione e l’assistenza degli orfani di guerra e dei figli degli invalidi di guerra, sono equiparati ai minorenni gli studenti universitari fino al compimento del 28° anno di età, purché si trovino nelle condizioni economiche di cui all’art. 70 e non esplichino attività lavorativa.