Art. 58 T.U. Pensioni Guerra Condizioni economiche per la liquidazione della pensione ai genitori, collaterali ed assimilati

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Per la liquidazione della pensione di cui all’art. 57 occorre che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell’aiuto che lo stesso loro prestava al momento della morte. Si tiene, inoltre, conto dell’aiuto che il figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare al genitore in qualsiasi momento futuro.
Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente si trovi nelle condizioni economiche di cui all’art. 70.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.