Art. 63 T.U. Pensioni Guerra Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra e per causa di servizio ordinario

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Il genitore che abbia perduto più figli militari o civili, a causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 ed, inoltre, uno o più figli militari per causa del servizio ordinario, consegue lo stesso trattamento di cui al precedente art. 62.
Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra, la liquidazione è, peraltro, subordinata alle condizioni generali prescritte dagli articoli 57 e 58.
Qualora la pensione che compete per il figlio morto a causa del servizio ordinario sia più favorevole, essa viene liquidata dalla amministrazione di appartenenza, mentre gli aumenti previsti dal secondo comma dell’art. 62 sono liquidati dall’amministrazione del tesoro.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.