Art. 87 T.U. Pensioni Guerra Equiparazione dei figli degli invalidi di 1ª categoria agli orfani di guerra
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. I figli degli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, sono equiparati agli orfani di guerra anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all’evento invalidante.