Art. 42 T.U. Pensioni Guerra Effetti del nuovo matrimonio contratto dalla vedova

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. La vedova del militare o del civile deceduto a causa della guerra che contragga nuove nozze perde il diritto a pensione se il coniuge fruisca o venga a fruire successivamente al matrimonio di un reddito superiore a quello previsto dall’art. 70.(10)
Agli adempimenti derivanti dall’applicazione del comma precedente provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Testo in vigore dal 5 agosto 1993

Note di aggiornamento

Aggiornamento (10)

La Corte Costituzionale con sentenza 26-30 luglio 1993, n.361 (in G.U. 1a s.s. 4/8/1993, n.32) ha dichiarato:“ l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, primo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n.
915 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca, o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo superiore al limite previsto dall’art. 70 della stessa legge.”

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.