Art. 31 T.U. Pensioni Guerra Facoltà di opzione per i marittimi militarizzati

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del sinistro, erano militarizzati, è in facoltà degli interessati di optare tra la pensione, l’assegno o l’indennità, previsti dalla legge sull’assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro vigente alla data del sinistro medesimo nonché dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, e la pensione, l’assegno o l’indennità di guerra.
In tal caso si applicano le norme dell’art. 30 e del successivo art. 36.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.