Art. 110 T.U. Pensioni Guerra Numero complessivo massimo dei sanitari delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Il Ministro del tesoro nomina i sanitari componenti della commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche entro il numero complessivo massimo di centodieci unità per la commissione medica superiore e di duecentoventi unità per le commissioni mediche periferiche.
Il Ministro del tesoro può modificare, con proprio decreto, l’assegnazione effettuata in sede di nomina in relazione alle esigenze di servizio dei singoli collegi medici.
La nomina dei medici indicati nel secondo comma dell’art. 105 e nel penultimo comma dell’art. 106 viene effettuata in aggiunta al contingente dei sanitari di cui al primo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 2 febbraio 1982

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.