Risarcimemto danno da perdita parentale.Calcolo del risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita di un congiunto sia secondo i criteri elaborati dal Tribunale di Roma.
Calcolo del risarcimento per perdita di un congiunto
Calcolo del risarcimento secondo il Tribunale di Roma
Il calcolo del danno da perdita parentale elaborato dal Tribunale di Roma si basa su un sistema a punti per cui il corrispettivo economico del danno è determinato mediante l’attribuzione di un punteggio numerico da moltiplicarsi per una somma di denaro che costituisce il valore ideale del singolo punto di danno non patrimoniale. Il punteggio numerico è determinato in relazione ai seguenti parametri:
- Rapporto di parentela tra vittima e superstite, dovendosi presumere che il danno è tanto maggiore quanto più stretto è il rapporto;
- Età del supersite, dovendosi ritenere tanto maggiore il danno quanto minore è la sua età;
- Età della vittima, dovendosi ritenere tanto minore il danno quanto maggiore è l’età della vittima al momento del fatto;
- Convivenza tra la vittima ed il superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante è stata la frequentazione.
- Composizione del nucleo familiare, per cui quanto minore è il numero dei congiunti superstiti tanto maggiore è il danno patito.
Il sistema di calcolo tiene inoltre conto di taluni ulteriori parametri al fine di calibrare al meglio il risarcimento in relazione alla situazione concreta. In particolare rilevano la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, per cui in può derivare la riduzione fino ad 1/3 del punteggio complessivo, nonché il fatto che la vittima fosse l’unico familiare e/o l’unico convivente del sopravvissuto, circostanze che diversamente determinano una maggiorazione del punteggio.
Deve ribadirsi che il danno in esame non è in re ipsa e non esiste, pertanto, un “minimo garantito”: la parte è (come sempre) gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito, fermo il ricorso alla prova per presunzioni mentre il giudice deve valutare caso per caso, ferma la possibilità di porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (Cass. sentenza n. 25164/2020). Tuttavia, ai fini della liquidazione dell’importo indicato in tabella il giudice potrà fare utile applicazione anche della prova presuntiva.
Infine, anche per il danno da perdita del rapporto parentale, vanno distinte le ipotesi integranti reati colposi o dolosi; la tabella si applica solamente alle prime. Nelle fattispecie in cui l’illecito sia stato cagionato con dolo, spetta al giudice valutare tutte le peculiarità del caso concreto e pervenire eventualmente ad una liquidazione che superi l’importo massimo previsto in tabella, in considerazione della (di regola) maggiore intensità delle sofferenze patite in tali casi dal danneggiato.Infine, anche per il danno da perdita del rapporto parentale, vanno distinte le ipotesi integranti reati colposi o dolosi: la tabella si applica solamente ai casi di morte per colpa. Nelle fattispecie in cui l’illecito sia stato cagionato con dolo, il giudice sarà libero di valutare tutte le peculiarità del caso concreto e potrà pervenire ad una liquidazione che superi la percentuale massima prevista in tabella.
In ogni caso rimane fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel range previsto dalla Tabella od anche al di fuori della stessa.
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