Art. 23 T.U. Pensioni Guerra Decorrenza del trattamento pensionistico spettante ai mutilati ed agli invalidi di guerra
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento pensionistico di guerra, la pensione, assegno o indennità decorrono dal giorno in cui l’interessato è stato collocato nella suddetta posizione.
Nei casi di superinvalidità che diano luogo alla liquidazione di un trattamento pensionistico di guerra superiore a quello di attività goduto dall’interessato dopo la sua dimissione definitiva dal luogo di cura, la pensione o l’assegno decorrono dal giorno successivo a quello della dimissione.
Gli assegni di attività corrisposti da detto giorno si considerano liquidati a titolo di anticipazione sul trattamento pensionistico di guerra e sono recuperati sugli importi arretrati del trattamento stesso.
Ove il militare sia stato inviato in congedo per riforma o collocato a riposo per invalidità che dia luogo a liquidazione di pensione di guerra, la pensione o l’assegno decorrono dalla data dalla quale hanno effetto i relativi provvedimenti salvo quanto previsto dal successivo art. 99.
In tutti gli altri casi la pensione, l’assegno o la indennità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
La Direzione generale delle pensioni di guerra deve dare comunicazione alla competente autorità militare dell’avvenuta liquidazione di pensione o assegno di guerra in favore dei militari che abbiano presentato domanda prima della cessazione dal servizio.
Per i cittadini divenuti invalidi per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9, la pensione, assegno o indennità decorrono dalla data dell’evento salvo quanto previsto dal successivo art. 99 del presente testo unico.