Art. 61 T.U. Pensioni Guerra Diritto dei genitori a pensione speciale in caso di coesistenza della vedova, del vedovo o della prole
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. Ai genitori del militare o del civile morto lasciando coniuge o prole con diritto a pensione, è liquidata, a titolo di assegno alimentare, una pensione speciale nella misura stabilita dalla allegata tabella S, purché sussistano le condizioni prescritte dagli articoli 57 e 58.
La pensione di cui al precedente comma non è cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell’art. 57 e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli altri aventi diritto, esercitata l’opzione per l’indennità secondo gli articoli 30 e successivi.
La pensione speciale è elevata, a richiesta degli interessati, alla misura di cui alla tabella M quando venga a cessare il diritto a pensione della vedova, del vedovo o della prole del militare o del civile. Ove la domanda per il conseguimento della pensione nella predetta misura sia presentata oltre un anno dalla data in cui il coniuge o i figli perdono il diritto a pensione, il nuovo trattamento è liquidato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Alla liquidazione del trattamento di cui al precedente comma provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.