Art. 108 T.U. Pensioni Guerra Nomina dei membri delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e della commissione medica superiore - Emolumenti ad essi spettanti
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. Ai fini della nomina a membri delle commissioni mediche per le Pensioni di guerra e della commissione medica superiore gli ufficiali medici delle categorie in congedo, anche se appartenenti al ruolo d’onore, sono richiamati in servizio per l’espletamento delle loro mansioni per conto ed a carico del Ministero del tesoro.
Per l’assolvimento dell’incarico di cui al precedente comma, gli ufficiali medici, collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere richiamati in servizio a termini dell’art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 355.
I richiami in servizio di cui ai precedenti commi sono effettuati per un periodo non superiore ad anni cinque e possono essere rinnovati per periodi successivi, ma comunque non oltre il limite di età previsto dall’art. 63 della legge 10 aprile 1954, n. 113, per le varie categorie di ufficiali medici.
In relazione al sopravvenuto mutamento delle esigenze di servizio, la competente autorità, su richiesta del Ministro del tesoro, può disporre in qualunque tempo la cessazione dal servizio degli ufficiali richiamati ai sensi dei precedenti commi.
Ai membri civili delle commissioni mediche periferiche o della commissione medica superiore, non dipendenti dallo Stato, è dovuto un compenso per le prestazioni professionali effettuate.
Il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto, la misura del compenso di cui al precedente comma nonché l’emolumento mensile da liquidarsi, ove competa, ai sanitari civili che, ai sensi del sesto comma del precedente art. 105, vengano nominati presidenti delle commissioni mediche.
L’onere per stipendi ed indennità dovuti agli ufficiali medici richiamati in servizio, per i compensi ai medici civili di cui al quinto comma, per l’emolumento eventualmente spettante ai sanitari nominati presidenti delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e per il funzionamento in genere delle commissioni stesse e della commissione medica superiore grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.