Art. 53 T.U. Pensioni Guerra Perdita del diritto a pensione dei figli

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Perdono il diritto a pensione di guerra ed al trattamento economico di cui alla tabella N gli orfani che raggiungono la maggiore età salvo quanto previsto, per gli orfani maggiorenni studenti universitari, dal precedente art. 44 e, per gli orfani maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, dal precedente art. 45.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.