Art. 25 T.U. Pensioni Guerra Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Agli invalidi di prima categoria è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 10 dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori.
L’indennità speciale, pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° del mese di dicembre, è corrisposta, a domanda, anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª alla 8ª che non svolgano un’attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che, inoltre, si trovino nelle condizioni economiche previste dall’art. 70.
La domanda di cui al precedente comma è utile per il conseguimento dell’indennità speciale anche negli anni successivi a quello di presentazione ma, per essere produttive di effetti, devono contenere l’impegno degli interessati a segnalare alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni prescritte per l’attribuzione dell’indennità stessa.
Alla corresponsione dell’indennità speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Testo in vigore dal 2 febbraio 1982

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.