Art. 90 T.U. Pensioni Guerra Estensione ai genitori, ai collaterali ed ai soggetti ad essi assimilati dei benefici previsti per i titolari di pensione di guerra indiretta

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. I trattamenti liquidati, a titolo di assegno alimentare, a favore dei genitori, collaterali ed assimilati a termini del presente testo unico si considerano pensione di guerra ai fini assistenziali, previdenziali e per il conseguimento di ogni altra beneficio che, ai sensi di legge, spetti ai titolari di pensione di guerra indiretta.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.