Art. 125 T.U. Pensioni Guerra Esenzione dalle tasse postali

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Le corrispondenze concernenti i procedimenti amministrativi di cui al presente testo unico, spedite dagli uffici della Direzione generale delle pensioni di guerra all’indirizzo degli interessati, hanno corso senza affrancatura, purché siano munite di apposito contrassegno.
Al rimborso delle relative tasse postali a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede il Ministero del tesoro in base a convenzione.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.