Art. 134 T.U. Pensioni Guerra Attribuzione del trattamento di incollocabilità agli invalidi, ex incollocabili, titolari dell’assegno pari al minimo INPS
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. A favore degli invalidi che in aggiunta alla pensione di guerra fruiscano, alla data del 1 gennaio 1979, dell’assegno pari alla pensione minima spettante agli assicurati dell’Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dal terzo comma dell’art. 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è liquidato a vita, d’ufficio e a decorrere dalla predetta data, il trattamento di cui all’ultimo comma dell’art. 20 del presente testo unico.