Art. 98 T.U. Pensioni Guerra Liquidazione d’ufficio a favore dei mutilati e degli invalidi
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. Il procedimento per la liquidazione si inizia d’ufficio quando la ferita, lesione o infermità riportata dal militare sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalle competenti autorità amministrative e sanitarie.
In tal caso, se il militare, al termine dell’eventuale degenza ospedaliera o della licenza di convalescenza, è giudicato inidoneo a qualsiasi servizio perché affetto da menomazioni che lasciano presumere diritto a pensione o assegno di guerra, l’ospedale o l’istituto che effettua la visita di controllo deve rimettere d’ufficio i relativi atti sanitari alla competente commissione medica per le pensioni di guerra per gli accertamenti sanitari.
Contemporaneamente il militare è inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di pensione.