Art. 127 T.U. Pensioni Guerra Termini per la presentazione delle domande di pensione diretta per eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. Le domande per conseguire trattamento pensionistico diretto di guerra riguardanti eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico possono essere presentate entro e non oltre due anni dalla predetta data, fermi restando, se più favorevoli, i termini previsti dal secondo, terzo e quinto comma dell’art. 99 del presente testo unico. Per i soggetti indicati nella lettera c) dell’art. 3 del presente testo unico il termine di cui al secondo comma dell’art. 99 decorre, se più favorevole, dalla data in cui è avvenuta la notifica del provvedimento di riconoscimento della necessaria qualifica.
Le domande di cui al precedente comma sono ammesse semprechè le lesioni, le ferite e le infermità dalle quali è derivata l’invalidità siano state constatate dalle competenti autorità militari o civili entro cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra oppure dagli eventi indicati negli articoli 8 e 9.
Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infermità che risulti contratta durante il servizio di guerra o attinente alla guerra o, comunque, in occasione di guerra o conseguente ad altre cause di servizio o fatti di guerra, il termine di cui al precedente comma è di anni dieci.
Nei confronti degli ex prigionieri di guerra, degli ex internati militari, degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose e ideologiche, dei partigiani e dei patrioti, per la constatazione sanitaria delle lesioni, ferite o infermità che si assumano conseguenti allo stato di cattività sofferta o alla partecipazione all’attività partigiana si prescinde dal termine di cui al secondo comma del presente articolo.
Nei casi in cui dagli atti ufficiali risulti che l’interessato entro il termine di cui al secondo comma abbia subito ricovero ospedaliero o accertamenti da cui sarebbe potuta derivare la prescritta constatazione ma la relativa documentazione non sia reperibile per causa di forza maggiore, si prescinde dal predetto termine. In tale ipotesi, ai fini della dipendenza da cause di guerra delle invalidità denunciate, può tenersi conto delle particolari caratteristiche delle invalidità medesime e di ogni altro elemento di prova.
Per i minori e i dementi i termini di cui la presente articolo restano sospesi finchè duri la incapacità di agire.