Art. 71 T.U. Pensioni Guerra Prova del decesso e della scomparsa dei militari e dei civili
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o durante la prigionia o l’internamento presso il nemico, è sufficiente a darne la prova, agli effetti del presente testo unico, la partecipazione rilasciata dalla competente amministrazione, ferme restando per quanto riguarda le cause di morte, le presunzioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente testo unico.
Nel caso di scomparsa del militare, la prova è data mediante una dichiarazione di irreperibilità che deve essere redatta dalla competente autorità, appena trascorsi i termini stabiliti nel primo e secondo comma dell’art. 10 del presente testo unico e trasmessa al sindaco del comune di ultimo domicilio dello scomparso per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte.
Per i militari, nei confronti dei quali non sia possibile ottenere la dichiarazione di irreperibilità, e per i civili la scomparsa può essere comprovata mediante atto di notorietà ricevuto in sede giudiziaria o certificazione equipollente senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova.