Salta al contenuto principale
Close Menu
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Giurisprudenza
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSSYouTube
  • Home
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
AI
Home»Utilità di Calcolo per lo studio legale»Calcolo IMU e Calcolo TASI

Calcolo IMU e Calcolo TASI

StampaEmailWhatsAppTelegram LinkedInTwitterFacebookReddit
Calcolo Imu Calcolo Tasi Con un unico form è possibile effettuare sia il calcolo IMU che il calcolo TASI, imposte dovute per fabbricati o terreni, note la rendita e la categoria catastale di immobile principale e pertinenze.
Il presente calcolatore è valevole sino al 31.12.2019 attesa la successiva intruduzione della nuova IMU.
Attenzione: A partire dal 1° gennaio 2020 a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) è stata istituita la c.d. nuova IMU che accorpa la precedente TASI, ora abrogata, semplificando la gestione dei tributi locali. Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori ma sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle precedenti aliquote base di IMU e TASI.

Calcolo IMU e Calcolo TASI (fino al 2019)

Calcolo IMU TASI

‰
correggi se nel tuo comune è diversa
Attenzione: La somma delle aliquote IMU e TASI non può superare 10,6 ‰

IUC Imposta Unica Comunale

Con l’approvazione della Legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013 n. 147, suppl. ord. n. 87 alla G.U. n. 302), è entrato in vigore il riordino della tassazione immobiliare ed è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (art.1 comma 639). L’IUC è basata su due presupposti impositivi: uno collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e l’altro di natura patrimoniale.
L’IUC Imposta Unica Comunale è quindi costituita da
:
  • IMU Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, prevista dall’art. 13 del Decreto Salva Italia DL 201/2011;
  • TASI Tassa per i Servizi Indivisibili, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
  • TARI Tassa sui Rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile.
L’aliquota massima complessiva di IMU + TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, attualmente pari al 10,6 per mille (1,06%) (art. 1, c. 640 L 147/2013).

Come si calcola l’IMU. Le aliquote IMU

Questo strumento permette di effettuare il calcolo dell’IMU, imposta sugli immobili, prevista dall’art. 13 del Decreto Salva Italia DL 201/2011 L’IMU si calcola sulla base della rendita catastale e della categoria catastale dell’immobile.L’aliquota di base dell’IMU è pari allo 7,6 per mille (0,76%). I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base fino a 0,3 punti percentuali. e qundi entro la soglia massima dello 10,6 per mille (10,6%). L’aliquota IMU di base è ridotta al 4 per mille (0,4 %) per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono però modificare, in aumento o in diminuzione, detta aliquota sino a 0,2 punti percentuali (art. 13, c. 7 DL 201/2011) ovvero fino al 6 per mille (0,6%). L’aliquota è ridotta al 2 per mille (0,2 %) per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, c. 8 DL 201/2011).

IMU sulla prima casa

L’IMU sull’abitazione principale cosiddetta prima casa, purchè non non di pregio (cat. da A/2 ad A/7) non è più dovuta.Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.É esclusa l’IMU anche sulle pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. L’IMU è invece dovuta in caso di abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli) anche se prima casa. Se la prima casa è un immobile di pregio resta in ogni caso applicabile l’aliquota agevolata dello 0,4% (art. 13, comma 7 DL 201/2011) e la detrazione di € 200,00, da ripartirsi tra i vari aventi diritto se più di uno (art. 13, comma 10 DL 201/2011). I comuni possono modificare l’aliquota prima casa, in aumento o in dominuzione, sino a 0,2 punti percentuali ovvero da un minimo dell0 0,2 % ad un massimo dello 0,4 %. L’IMU non si paga altresì per i seguenti immobili:
a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile
c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Come si calcola la TASI

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale. Sono però soggette a TASI le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (art. 1, c. 669 L 147/2013)
La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU (comma 675 L 147/2013).L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille (0,1%) Il comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento (comma 676 L 147/2013). Il comune può anche elevare l’aliquota (comma 677 L 147/2013), rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU non deve superare l’aliquota massima consentita per l’IMU, fissata al 10,6 ‰ (art. 1, c. 640 L 147/2013).
Attenzione: Con la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) la TASI è stata abrogata ed è stata istituita la nuova IMU 2020. La TASI è quindi rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2019 ed era uno dei tributi compresi nella IUC (Imposta Unica Comunale). Veniva pagata in riferimento alla fruizione dei cosiddetti servizi indivisibili dei Comuni come l’illuminazione o il decoro urbano (detti appunto indivisibili perché non frazionabili in base all’utilizzo specifico di ciascun residente).

Risorse correlate al calcolo IMU TASI

  • Calcolo nuova IMU
  • Categorie catastali
  • Calcolo imposte compravendita (iva, registro, ipotecaria, catastale)
  • Calcolo valore catatale
  • Codici tributo per il versamento IMU con modello F24
CasaICIIMUPrima casaTASI
Indice dei contenuti
Calcolo IMU e Calcolo TASI (fino al 2019)
Calcolo IMU TASI
IUC Imposta Unica Comunale
Come si calcola l’IMU. Le aliquote IMU
IMU sulla prima casa
Come si calcola la TASI
Risorse correlate al calcolo IMU TASI
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • YouTube

In contatto con MioLegale.it

  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Canale YouTube di MioLegale
  • Scrivi alla redazione

Newsletter

Di tendenza

AvvocatiAvvocatoBancaCompensoContrattoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà

Ipse dixit

  • Si sine liberis decesserit

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2026 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Giurisprudenza

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it