Art. 47 T.U. Pensioni Guerra Concorso nella pensione della vedova e dei figli separati

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Alla vedova che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell’ultimo o di precedente matrimonio del coniuge deceduto, o da quelli equiparati ai figli legittimi, è devoluta la metà della pensione ad essa spettante a termini dell’art. 37.
L’altra metà è divisa in parti uguali fra i figli ed equiparati che ne abbiano diritto.
Se esiste un solo figlio legittimo o a questo equiparato, alla vedova vengono devoluti i tre quarti della pensione ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio o all’equiparato.
L’aumento di integrazione di cui all’art. 43 è devoluto esclusivamente a favore degli orfani ed in parti uguali tra essi.
Alla ripartizione della pensione e degli assegni di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro a termini del secondo comma del successivo art. 54.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.