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Home»Utilità legali e formulari»Coefficienti per il calcolo del valore di usufrutto

Coefficienti per il calcolo del valore di usufrutto

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tabella coefficienti calcolo usufruttoTabella dei coefficienti per il calcolo del valore di usufrutto aggiornata al tasso di interesse del 2,5% dal 1° gennaio 2024 approvata D.M. del 21 dicembre 2023, confermata per gli anni 2025 e 2026 (Decreto Ministero dell’Economia 24 dicembre 2025).

Tabella dei coefficienti per il calcolo del valore di usufrutto

Coefficienti calcolo usufrutto in relazione al tasso legale
Saggio di interesse legale ed anno di riferimento
20212020201720162018201520192014202220112024,
25 e 26
2023
Età ⇣0,01%0,05%0,1%0,2%0,3%0,5%0,8%1%1,25%1,5%2,5%5%
0-2095001900950475317,5190118,75957663,53819
21-3090001800900450300180112,509072603618
31-4085001700850425282,5170106,25856856,53417
41-45800016008004002651601008064533216
46-5075001500750375247,515093,75756049,53015
51-537000140070035023014087,507056462814
54-5665001300650325212,513081,25655242,52613
57-6060001200600300195120756048392412
61-6355001100550275177,511068,75554435,52211
64-665000100050025016010062,505040322010
67-694500900450225142,59056,25453628,5189
70-7240008004002001258050403225168
73-753500700350175107,57043,75352821,5147
76-783000600300150906037,50302418126
79-82250050025012572,55031,25252014,5105
83-86200040020010055402520161184
87-9215003001507537,53018,751512763
93-99100020010050202012,50108442

Il coefficiente per il calcolo del valore di usufrutto

La tabella che segue riporta i coefficienti per il calcolo del valore dell’usufrutto vitalizio e della nuda proprietà relativamente ad un immobile.
Per effettuare il calcolo occorre prendere in considerazione l’età dell’usufruttuario (anni compiuti) e verificare l’incidenza percentuale dei diritti di usufrutto e nuda proprietà con riferimento al valore della piena proprietà dell’immobile preso in considerazione.
Il coefficiente si desume dalla seguente tabella, approvata con Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 24 dicembre 2025 (in Gazz. Uff. 31 dicembre 2025, n. 302) recante Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni per l'anno 2026. Il riferimento è al tasso di interesse legale del 2,5% base annua (come fissato dal D.M. 29 novembre 2023 in vigore dal 1° gennaio 2024). La tabella è a sua volta allegata al Testo Unico dell’imposta di registro D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Il medesimo decreto del 27 dicembre 2024 prevede anche una modifica del valore del multiplo indicato nell’art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, ora fissato in 40 volte l’annualità nonché del valore del multiplo indicato nell’art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 40 volte l’annualità. Ne consegue che all’atto pratico il risultato del calcolo del valore di usufrutto non cambia.
Va evidenziato che il D.M. 27 dicembre 2024, per l’anno 2025 ed il D.M. 24 dicembre 2025, per l’anno 2026 , hanno assunto il 2,5% come misura di riferimento, ossia il saggio legale degli interessi stabilito per l’anno 2024.
Il tasso legale di riferimento utilizzato per la tabella dei coefficienti  si discosta quindi dal tasso legale vigente (che per il 2025 è del 2% e per il 2026 è del 1,6% e non del 2,5% ), ciò in virtù del nuovo comma 1-ter aggiunto dal d.lgs. 139/2024 all’art. 7 del Testo Unico imposta sulle successioni e donazioni - D.Lgs.346/1990. Il citato comma stabilisce infatti che “ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento”.
Tale disposizione ha effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e l’aggiornamento si applica “agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data”. Ne consegue che, per effetto del nuovo comma 1-ter, i coefficienti per il 2025 e per il 2026, nonostante il tasso di interesse legale vigente sia inferiore, sono rimasti invariati rispetto al 2024 quando il tasso di interesse legale era pari al 2,5%.

Risorse correlate ai coefficienti calcolo usufrutto

  • Calcolo valore usufrutto vitalizio e nuda proprietà
  • Calcolo valore usufrutto a termine e nuda proprietà
  • Tabella variazione tasso di interesse legale
Interessi legaliNuda proprietàUsufrutto
Indice dei contenuti
Tabella dei coefficienti per il calcolo del valore di usufrutto
Il coefficiente per il calcolo del valore di usufrutto
Risorse correlate ai coefficienti calcolo usufrutto
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