Art. 54 T.U. Pensioni Guerra Decorrenza della pensione spettante alla vedova, agli orfani e alle categorie assimilate

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. La pensione e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile, salvo quanto disposto dal successivo art. 100.
Il riparto tra più aventi diritto ad una pensione o ad un assegno già conferito, quando ricorrano le condizioni di legge, deve essere richiesto con apposita domanda da parte degli interessati e la corresponsione della quota parte degli assegni decorre, per ciascun beneficiario, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda medesima.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.