Art. 72 T.U. Pensioni Guerra Irripetibilità degli assegni liquidati e casi di recupero per i dispersi e gli scomparsi dei quali sia successivamente accertata l’esistenza in vita

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione, venga accertato che il militare o il civile, ritenuti dispersi o scomparsi, siano tuttora in vita, la pensione è revocata con determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra, da notificarsi all’interessato, e le rate di pensione corrisposte non sono ripetibili salvo quanto previsto dal comma successivo.
Nelle ipotesi in cui ai militari od ai civili, ritenuti in precedenza dispersi o scomparsi, siano da liquidarsi assegni arretrati a carico dello Stato, le rate già corrisposte a titolo di pensione indiretta di guerra vengono imputate sugli assegni medesimi.
Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la morte del militare o del civile è avvenuta in un tempo successivo a quello della presunta morte.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.