Art. 55 T.U. Pensioni Guerra Equiparazione alla vedova del vedovo di donna deceduta a causa della guerra o di donna invalida di guerra

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al vedovo della donna deceduta a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, o per i fatti contemplati negli articoli 8 e 9, nonché al vedovo della donna mutilata o invalida di guerra, deceduta per cause diverse da quelle che hanno determinato l’invalidità.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.