Art. 115 T.U. Pensioni Guerra Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. Comma abrogato dal D.P.R. 30 settembre 1999, n.377
Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra.
Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine prescrizionale decorre dalla data di consegna risultante dall’avviso di ricevimento.
La Direzione generale delle pensioni di guerra dà notizia al ricorrente, non appena pervenuto il ricorso, del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso è pervenuto.
Il ricorso non sospende la esecutività del provvedimento impugnato.
È in facoltà del ricorrente produrre, durante l’istruttoria del ricorso, memorie o documenti a sostegno delle proprie pretese.
Comma abrogato dal D.P.R. 30 settembre 1999, n.377
In sede di definizione del ricorso il Ministro del tesoro può pronunciarsi, su espressa richiesta dell’interessato, anche in ordine a questioni che non hanno formato oggetto di esame in sede di emissione del provvedimento impugnato.
Comma abrogato dalla L. 18 agosto 2000, n.236 comma soppresso dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834 come modificato dalla L. 6 ottobre 1986, n. 656.