Art. 50 T.U. Pensioni Guerra Liquidazione in via provvisoria del trattamento pensionistico per le vedove e orfani di titolari di pensione o assegno temporaneo dalla 2ª alla 8ª categoria deceduti per invalidità di guerra

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Nei casi di cui agli articoli 37, 44, 45 e 46, a favore delle vedove e degli orfani di invalidi forniti di pensione od assegno dalla 2ª alla 8ª categoria, è liquidato, in via provvisoria e su domanda degli interessati, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, il trattamento pensionistico nella misura prevista dalla annessa tabella N o, nei casi di cui al terzo comma dell’art. 135, nella misura prevista dalla allegata tabella L, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell’amministrazione centrale.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.