Art. 14 T.U. Pensioni Guerra Grandi invalidi di guerra

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Ai titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1ª categoria, con o senza segno di superinvalidità, è attribuita la qualifica di grandi invalidi di guerra.(12)

Testo in vigore dal 1° gennaio 1999

Note di aggiornamento

Aggiornamento (12)

La L 23 dicembre 1998, n.448 ha disposto (con l’art.38 comma 5) che:“ I grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall’articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.”

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.