Art. 120 T.U. Pensioni Guerra Controllo sui provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. I provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro, a termini del presente testo unico, sono sottoposti al riscontro delle ragionerie provinciali dello Stato ed al controllo della Corte dei conti.
I provvedimenti di cui al primo comma acquistano immediata efficacia ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute e sono trasmessi alla Corte dei conti per il controllo di legittimità in via successiva.
Sono esclusi dal riscontro e dal controllo di cui al precedente primo comma i provvedimenti adottati in via provvisoria.