Art. 114 T.U. Pensioni Guerra Segnalazione della Corte dei conti ai fini dell’eventuale procedimento di revoca
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. Quando la Corte dei conti, investita del giudizio sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra ritenga possa farsi·luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli articoli 81 e 112, rinvia gli atti al Ministro del tesoro, salvo l’eventuale corso dei giudizi medesimi.