Art. 147 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. All’inizio dell’anno giudiziario il primo presidente di ciascuna Corte d’Appello indicata nell’articolo 138 della presente legge, d’accordo col presidente della sezione designata a funzionare come Tribunale delle acque pubbliche, stabilisce i giorni per le udienze così del collegio come dei giudici delegati alle istruzioni.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.