Art. 146 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi d’individui o di enti giuridici, i quali, non essendo direttamente contemplati nell’atto o provvedimento medesimo, non ne abbiano avuto notificazione nelle forme prescritte dagli articoli precedenti, il termine per ricorrere al Tribunale decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell’atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno o nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.