Art. 148 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Le cancellerie delle sezioni di Corte d’Appello, designate a funzionare come Tribunali delle acque pubbliche, tengono, oltre ai registri prescritti per la sezione dalle leggi vigenti, un foglio di udienza, un foglio di udienza, un registro per deposito delle ordinanze e sentenze prescritte dall’articolo 183 della presente legge e una rubrica dei fascicoli di causa.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.