Art. 178 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Il contumace che intenda valersi della facoltà concessa all’articolo precedente, dopo il rinvio all’udienza del collegio, deve depositare in cancelleria la comparsa conclusionale coi documenti; se intende comparire prima della udienza deve depositare i documenti e notificare la comparsa alle parti costituite.
2. La comparizione posteriore alla discussione della causa si effettua con le norme stabilite nell’articolo 49 del Regio decreto 31 agosto 1901, n. 403, sul procedimento sommario.
3. Qualora il Tribunale lo ritenga opportuno, può rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per ulteriori atti di istruzione, senza deroga, però, alle disposizioni del precedente articolo.