Art. 181 T.U. Acque All’udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione della causa

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un procuratore o da un avvocato, questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.