Art. 172 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze.

2. Delle domande e delle risposte si fa processo verbale.

3. Qualora dall’esame delle parti si manifesti la possibilità di transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all’uopo i suoi uffici.

4. Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che è esecutivo contro le parti intervenute.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.