Art. 172 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze.
2. Delle domande e delle risposte si fa processo verbale.
3. Qualora dall’esame delle parti si manifesti la possibilità di transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all’uopo i suoi uffici.
4. Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che è esecutivo contro le parti intervenute.