Art. 182 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Al collegio che delibera sulla causa devono partecipare, assistendo alla discussione, il giudice delegato all’istruzione e il giudice tecnico che abbia compiuto accertamenti istruttori, salvo per entrambi il caso di sopravvenuto impedimento assoluto e duraturo.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.