Art. 163 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto. Quando non sia contrastata l’ammissione degli interrogatori, il giudice può ordinare all’interrogato, se sia presente, di rispondervi immediatamente.

2. Se sia contrastata l’ammissione degli interrogatori e questi siano stati proposti oralmente, il giudice determina nell’ordinanza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.