Art. 152 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Il ricorso è sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore o avvocato. Al ricorso depositato a termini dell’articolo 156 sono unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti del collegio giudicante, e se si tratti di ricorso in appello, almeno due copie in carta libera della sentenza appellata.

2. Il mandato al procuratore o all’avvocato può essere scritto a piedi del ricorso nei modi indicati nell’art. 157, ovvero conferito con procura speciale o generale alle liti, anche di data posteriore al ricorso.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.